EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facolta' di pubblicare ed eseguire come Legge le disposizioni gia' votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Non sono piu' riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatorii e Ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatorii e Ritiri anzidetti sono soppressi.