EUGENIO 
 
                    PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduta la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo
del Re  ebbe  facolta'  di  pubblicare  ed  eseguire  come  Legge  le
disposizioni gia' votate dalla  Camera  elettiva  sulle  Corporazioni
religiose e sull'asse ecclesiastico; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,  di  concerto
col Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Non sono piu' riconosciuti nello Stato gli Ordini, le  Corporazioni
e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i  Conservatorii
e  Ritiri,  i  quali  importino  vita  comune  ed  abbiano  carattere
ecclesiastico. 
 
  Le  case  e  gli  stabilimenti  appartenenti  agli   Ordini,   alle
Corporazioni,  alle  Congregazioni  ed  ai  Conservatorii  e   Ritiri
anzidetti sono soppressi.